Estintori sugli autobus

Il D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.

Data di pubblicazione: Venerdì, 23 Marzo 2018

Descrizione

Tipologia di documento
Normativa

La norma indica, in funzione dei posti disponibili, l’obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:

  1. per gli autobus con meno di trenta (<30) posti, almeno un (n. 1) estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno (n. 1) a neve carbonica da 2 kg;
  2. per gli autobus con più di trenta (>30) posti almeno un (n. 1) estintore a schiuma da 5 Kg oppure due (n. 2) a neve carbonica da 2 kg.

17/04/2018

Nella circolare di pari oggetto del 23.3.2018, viene modificata la data del 16.4.2018 in 2 luglio 2018: da tale data i veicoli che verranno immatricolati dovranno essere dotati di estintori preferibilmente a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), ovvero, in alternativa, a neve carbonica, mentre per tutti quelli già immatricolati a quella data, rimane fermo l'obbligo di sostituzione in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo e, comunque, entro 3 anni decorrenti dalla medesima data.

Ufficio responsabile/proponente del documento
Ufficio Servizi e Polizia Stradale

Ulteriori informazioni

Ultima modifica:Mercoledì, 13 Ottobre 2021