Abbruciamento residui vegetali

novità normative

Data di pubblicazione: Martedì, 21 Settembre 2021

Immagine: abbruciamento

VADEMECUM ABBRUCIAMENTI DELLA VALLE DELL’AGNO

A seguito delle recente conversione in legge del D.L. n. 91 del 24/06/2014, in tema di abbruciamento di materiale vegetale sono state apportate le seguenti novità normative al TU Ambientale (D. Lgs. N.152 del 3 aprile 2006):

  • E’ stato modificato l’art. 182 (smaltimento dei rifiuti), con l’aggiunta del comma 6 bis checonsente l’ abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità non superiore a tre metri steri per ettaro, nel luogo di produzione degli stessi, di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti (di cui all’art. 185 c 1 lett. F).
  • E’ stato modificato l’art. 256 bis comma 6 (combustione illecita di rifiuti) aggiungendo che fermo quanto previsto all’art. 182, comma 6 bis, le disposizioni di questo articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
  • Tale aggiunta non è stata inserita anche all’art. 256 (attività gestione di rifiuti non autorizzata) che continuerà a sanzionare la combustione dei residui di cui all’art. 185 c. 1 lett. f) qualora non si rispettino le condizioni dettate dall’art. 182 c. 6 bis (se rifiuti non pericolosi il comportamento è punito con arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se rifiuti pericolosi il comportamento è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00).
  • Il deposito o l’abbandono sul suolo o sulle acque di rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi o cimiteri (di cui all’art. 184 c 2), è sempre vietato e sanzionato ex art. 255 (privati cittadini, sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00) o ex art. 256 (titolari di imprese: se rifiuti non pericolosi il comportamento è punito con arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se rifiuti pericolosi il comportamento è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00).
  • Alla luce di quanto sopra ne deriva che la normativa in questione consente come normale pratica agricola, nel luogo di produzione, la combustione di rifiuti vegetali provenienti da attività agricola o forestale, mentre vieta a tutt’oggi l’abbruciamento di verde proveniente da giardini (siepi, sfalcio erba ecc.).

Nel contesto di valle (Recoaro Terme-Valdagno-Cornedo Vicentino-BroglianoCastelgomberto-Trissino) bisogna inoltre considerare che il Regolamento sul Decoro prevede in ogni caso il divieto di accensione di fuochi a terra all’interno del centro abitato (quindi il divieto all’interno del centro abitato è esteso a tutte le categorie di residui vegetali, siano essi di origine agricola-forestale o da giardini/parchi, art. 2 c. 2 lett. j) sanzione euro 125,00).

Si segnalano infine le seguenti norme che prevedono altre limitazioni in tema di abbruciamento:

  • Art. 674 cp – getto pericoloso di cose nel caso l’abbruciamento cagioni emissione di gas,vapori, fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, fuori dei casi in cui l’amissione sia giustificata (cioè fuori dalle condizioni dettate dall’art. 182 c. 6 bis D. Lgs. 152/2006; punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206,00).
  • Art. 10 commi 5 e 6 legge n. 353/2000 – divieti in base alle aree e periodi a rischio incendi. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1.032,00) e non superiore a lire 20.000.000 (euro 10.329,00). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
  • Art. 59 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – in mancanza di regolamenti divieto di accendere fuochi prima del 15 agosto a meno di 100 da case, edifici, boschi, piantagioni ecc. (sanzione euro 516,00 a euro 3.098,00).
  • Artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – prescrive modalità e l’obbligo di autorizzazione per abbruciamenti effettuati a meno di 100 metri dai boschi (sanzione ex art. 3 L. 950/67 del pagamento di una somma minima di lire 100.000 ora euro 51,00 e massima di lire 1.000.000 ora euro 516,00).

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Ultima modifica:Mercoledì, 07 Febbraio 2024