La normativa sopra citata ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Consorzi, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.
Si ricorda inoltre che tale meccanismo non si applica per le fatture relative ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e alle fatture soggette al regime di reverse charge.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.